Omessa rielaborazione del DVR ed inefficacia della delega di funzioni (Cass., Pen., Sez.IV, 07/04/2022, n.13199)

Omessa rielaborazione del DVR

Inefficacia della delega di funzioni per genericità del contenuto ed inidoneità del delegato

(Cass., Pen., Sez.IV, 07/04/2022, n.13199)

Il caso concreto, oggetto della sentenza, riguarda l’infortunio occorso ad una lavoratrice, addetta alla ristorazione che, scivolando sul luogo di lavoro, soffriva la frattura dello scafoide carpale del polso, con un conseguente periodo di malattia di oltre cinque mesi.

Il Tribunale e la Corte d’Appello ritenevano colpevole il Datore di Lavoro della Società del reato di lesioni personali colpose, aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche.
In particolare, la colpa addebitata all’imputato (Vicepresidente ed Amministratore delegato della Società per cui lavorava la persona offesa) consisteva nell’aver mancato di operare una rielaborazione del documento di valutazione dei rischi.

Infatti, antecedentemente all’infortunio in esame, ne erano avvenuti altri due, nel medesimo luogo di lavoro e caratterizzati da identiche modalità di verificazione.

La Corte d’Appello riduceva la condanna stabilita in primo grado a due mesi di reclusione, pena sospesa.

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LA DECISIONE DELLA SUPREMA CORTE

Il Datore di Lavoro ricorreva in Cassazione impugnando la sentenza della Corte di Appello e presentando due motivi di impugnazione.

Con il primo di questi, si rilevava l’inconciliabilità tra la condanna nei confronti del ricorrente e la pronuncia irrevocabile del Tribunale di primo grado di assoluzione nei confronti del soggetto da quest’ultimo delegato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ex art. 16 D.Lgs. n. 81/08.

In tale sentenza veniva, in effetti, rilevata l’insufficienza della prova relativamente al rapporto causale tra la violazione della normativa prevenzionistica e le lesioni riportate dalla persona offesa.

Con il secondo motivo si lamentava, invece, la violazione degli artt. 16 e 30 del D.Lgs. n. 81/08, essendo stata valutata inefficace la Delega di Funzioni attribuita dal ricorrente, mediante procura speciale notarile.

La Corte di Cassazione riteneva il ricorso presentato dal Datore di lavoro infondato affermando, in merito al primo motivo di ricorso, la rilevanza causale, con riferimento all’infortunio concretamente verificatosi, della“...omessa rielaborazione del DVR dimostratosi in concreto inefficace, nonostante si fossero verificati già precedentemente due infortuni sul lavoro mediante modalità analoghe...”.

In effetti, l’art. 29 comma III del D.Lgs.n. 81/08, prevede che la valutazione dei rischi venga immediatamente sottoposta a rielaborazione in presenza di una serie di circostanze rilevanti, vale a dire“... in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità...”.

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Per quanto concerne, invece, la seconda doglianza del ricorrente, i giudici di ultima istanza concordavano con la Corte di secondo grado, ed affermavano l’inefficacia della Delega di Funzioni attribuita dal Datore di lavoro per mancanza di specificità, relativamente ai requisiti di professionalità del delegato e di adeguata parcellizzazione.

Si legge in sentenza che il meccanismo della delega è "... da ritenersi inefficace in relazione al contenuto privo di specificità per quanto concerne i requisiti di professionalità del responsabile aziendale e di adeguata parcellizzazione, e comunque non applicabile alla redazione del DVR, dimostrava di essere insufficiente...".

Degno di riflessione appare, in particolare, il rilievo della Suprema Corte riguardo al contenuto della delega di funzioni, priva di adeguata parcellizzazione.

Per parcellizzazione, deve intendersi l’attribuzione dei compiti datoriali al Delegato, che al fine di evitare censure di genericità, deve dettagliatamente indicare i singoli obblighi prevenzionistici attribuiti al delegato e non, invece, trasferirgli la totalità dei doveri del Datore di Lavoro, con la sola esclusione di quelli indelegabili (redazione del DVR e nomina del RSPP), ex art. 17, D.Lgs. 81/08.
Il delegante potrebbe, poi, mantenere profili di responsabilità diretta in alcune materie della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (ad esempio, con riferimento alla sorveglianza sanitaria o alla formazione).

Inoltre, l’atto di delega dovrà identificare l’ambito (vale a dire il processo lavorativo di riferimento e/o il luogo di lavoro) di efficacia della stessa, segnalando specificatamente quelle attività aziendali che restano in capo al Datore di Lavoro (ad esempio, l’attività svolta presso gli uffici amministrativi).

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Alla luce delle considerazioni sopra riportate, venivano rigettati entrambi i motivi di doglianza proposti dal ricorrente.


LEGGE N. 22/2022: REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE E RESPONSABILITA' 231

Nuovi illeciti amministrativi (artt. 25 septiesdecies e 25 duodevicies D.lgs. 231/2001) sono oggi rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti a seguito della Legge 9 marzo 2022, n. 22 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale”.

Il provvedimento in esame ha l’obiettivo di rafforzare gli strumenti di tutela del patrimonio culturale, con particolare riferimento ai beni mobili, attraverso l'introduzione di nuove fattispecie di reato, l'ampliamento dell'ambito di applicazione della confisca e, per quanto di interesse, con l'inserimento di alcuni delitti contro il patrimonio culturale tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti di cui al d.lgs. 231/2001.

I nuovi illeciti amministrativi, entrati in vigore a partire dal 23 marzo 2022, prevedono:

Art. 25 septiesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale)

  1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall’art. 518 novies del CP, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote.
  2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli artt. 518 ter, 518 decies e 518 undecies del cp, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote.
  3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli artt. 518 duodecies e 518 quaterdecies cp, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote.
  4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli artt. 518 bis, 518 quater e 518 octies cp, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote.

Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’art. 9 comma 2, per una durata non superiore a due anni.

Art. 25 duodevicies (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici).

  1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli artt. 518 sexies e 518 terdecies cp, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 500 a 1000 quote;
  2. Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’art. 16 c. 3.

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Per quanto di interesse, il nuovo illecito amministrativo di cui all’art. 25 septiesdecies D.lgs. 231/2001 (Delitti contro il patrimonio culturale) ha esteso la responsabilità delle persone giuridiche con riferimento ai seguenti articoli : 518 bis c.p. (furto di beni culturali); 518-ter c.p. (Appropriazione  indebita  di  beni culturali); 518-quater c.p. (Ricettazione di beni culturali); 518-octies c.p.  (Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali) 518-novies c.p.  (Violazioni in materia di alienazione di beni culturali); 518-decies c.p.   (Importazione illecita di beni culturali); 518-undecies c.p. (Uscita o   esportazione   illecite di beni culturali); 518-duodecies c.p. (Distruzione, dispersione,  deterioramento, deturpamento, imbrattamento  e  uso  illecito  di  beni  culturali  o paesaggistici); 518-quaterdecies c.p.(Contraffazione di opere d'arte).

Nel caso di condanna per i delitti su elencati, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, l’art. 25 septiesdecies D.lgs. 231/2001 prevede l’applicazione all’ente delle sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni.

Il nuovo illecito amministrativo di cui all’art. 25 duodevicies D.lgs. 231/2001 (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici), invece, ha esteso la responsabilità delle persone giuridiche con riferimento ai seguenti articoli: 518-terdecies c.p. (Devastazione e saccheggio di beni culturali  e paesaggistici) e 518-sexies c.p. (Riciclaggio di beni  culturali).

Nel caso di condanna, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, l’art. 25 duodevicies D.lgs. 231/2001 prevede che se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti
sopraindicati,  si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività.

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Si segnala, infine, che oltre ad ampliare il catalogo dei “reati presupposto 231”, la Legge 9 marzo 2022, n. 22 è intervenuta anche sull’art. 240 bis c.p. ampliando il novero dei delitti in relazione ai quali è consentita la c.d. confisca allargata, attraverso l'inserimento dei reati di ricettazione di beni culturali, di impiego di beni culturali provenienti da delitto, di riciclaggio e di autoriciclaggio di beni culturali.

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Le novità normative introdotte dalla legge in esame pongono, quindi, la necessità di valutare l’aggiornamento dei MOG adottati, per quanto concretamente necessario.

 


Cass. Pen., Sez. IV, n°3293 del 21/01/2022: posizione di garanzia e prevedibilità dell'evento.

Questo mese analizziamo la sentenza (Cass. Pen., Sez. IV, n°3293 del 21/01/2022), con cui la Suprema Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità per un infortunio mortale, a danno di un terzo che collaborava durante una operazione di scarico merci: il Datore di Lavoro, titolare dell'impresa, per non aver adottato le misure di prevenzione in materia di sicurezza; il carrellista, preposto di fatto, per non aver osservato alcuna cautela durante la manovra.

ITER GIUDIZIARIO

Entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello che aveva confermato la condanna in primo grado.
In particolare, il titolare della ditta ha sostenuto che la Corte distrettuale non si fosse confrontata con il motivo di appello relativo alla sussistenza dei presidi di tutela per le operazioni di scarico presso il punto vendita e per la mancanza di una delimitazione dell'area di scarico e un divieto di avvicinamento alla stessa, pur non essendo tale circostanza suffragata da alcun elemento. Non sarebbe stata, inoltre, indicata la norma che imporrebbe la presenza di delimitazioni per lo scarico di merce in un negozio di ortofrutta al dettaglio ed era stata, peraltro, ignorata la sussistenza della limitazione per lo scarico autorizzata dal Comune.

Il titolare dell’esercizio ha contestato, altresì, la sussistenza del nesso causale tra le presunte violazioni e l'infortunio, essendo stato il muletto utilizzato secondo le prescrizioni previste dal manuale d'uso nell'ambito di un'area di scarico delimitata e segnalata.
Lo stesso ha ritenuto, inoltre, che la vittima avesse compiuto un gesto sconsiderato, entrando arbitrariamente nell'area delimitata per lo scarico.

L’operatore del carrello elevatore ha evidenziato, nel ricorso presentato, che la vittima era solita recarsi presso l'esercizio commerciale per aiutarlo, pur senza essere regolarmente assunto e ha sottolineato l'assenza da parte sua, di qualsiasi violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Le motivazioni addotte dai ricorrenti sono state ritenute dalla Corte di Cassazione manifestamente infondate, per cui la stessa ha dichiarato inammissibili i ricorsi.

In relazione al motivo di ricorso proposto dal titolare dell’azienda, la Sezione IV ha sottolineato che la Corte di Appello aveva correttamente evidenziato la naturale prevedibilità dell'evento e che era responsabilità degli imputati impedire che durante le operazioni altri soggetti potessero intervenire nell'area di scarico. Evidentemente imprudente e negligente era apparso, in particolare, il comportamento del manovratore del carrello che durante l'esecuzione delle operazioni di scarico doveva accertarsi dell'assenza di persone nell'area di manovra del muletto.

 

L'uso del carrello elevatore e lo scarico di merci andava effettuato, nel rispetto delle regole cautelari previste dal D. Lgs n. 81/2008, dirette alla tutela non solo dei lavoratori, ma anche di tutti coloro che possono entrare nello spazio di manovra.

Il riconoscimento della circostanza aggravante della violazione di norme antinfortunistiche, esula, del resto, dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, atteso che le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori ma anche a tutela dei terzi che si trovino nell'ambiente di lavoro, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell'impresa. 

Con riferimento alle posizioni di garanzia dei ricorrenti, incensurabile è stato considerato il ragionamento deigiudici del merito, che avevano attribuito la responsabilità ad entrambi gli imputati, poiché gestori del rischio poi concretizzatosi: il Datore di Lavoro, in relazione l'assenza di qualsiasi previsione astratta sulla modalità delle operazioni di scarico merci in sicurezza, l’operatore del carrello elevatore per non avere osservato alcuna cautela nella manovra; peraltro, entrambi erano consapevoli della frequentazione assidua dell'esercizio commerciale da parte della vittima e della possibile interferenza di tale manovra con soggetti terzi, dovendosi operare in uno spazio esterno all'esercizio medesimo.

Infine, secondo la Cassazione, la sentenza impugnata è apparsa esente da errori di diritto, laddove aveva escluso la natura abnorme della condotta posta in essere dalla vittima, pur ritenuta imprudente, attesa l'assenza di qualsiasi prescrizione da parte degli imputati, funzionale ad evitare il pericolo di eventi quale quello verificatosi.

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La Corte di Cassazione ha così ritenuto i ricorsi inammissibili e condannato i ricorrenti.

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Cass. Pen., sez. VI, 18.1.2022 n.2125: indebita percezione di erogazione ai danni dello Stato (316-ter c.p.)

Questo mese si prende in esame la sentenza (Cass. Pen., sez. VI, 18.1.2022 (udienza 24.11.2021), n.2125), con cui la Suprema Corte di Cassazione affronta il tema dell'indebita percezione di erogazione ai danni dello Stato, delitto di cui all’art. 316-ter c.p.

Il fatto

Il fatto riguarda un professionista che, contestualmente all'emergenza sanitaria, chiedeva un finanziamento garantito dallo Stato, avvalendosi del Fondo Garanzia per le PMI, come previsto dal Decreto Liquidità, dichiarando un reddito per l’anno 2018 pari a € 109.000.

Dalle indagini della Guardia di Finanza emergeva, tuttavia, come l'imprenditore avesse percepito per il 2018 redditi per €22.000. Premesso che l’importo finanziabile era pari al 25% del reddito (e comunque non superiore a €25.000), con la falsa dichiarazione del reddito per l’anno 2018, il professionista aveva indebitamente ottenuto una somma maggiore a quella consentita.

Dopo l'iniziale contestazione di truffa aggravata ex art. 640-bis c.p., il GIP riqualificava l'illecito nel delitto di in indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art.316-ter cp), riqualificazione che veniva poi confermata dalla Suprema Corte di Cassazione.

La decisione

Ad avviso del Giudice di legittimità, "il discrimine tra la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e l'indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato, è l'induzione in errore: "lo schema contrattuale, come regolato dal c.d. decreto liquidità, fa sì che la mendace dichiarazione sul fatto che l'attività era stata danneggiata dall'emergenza epidemiologica e sui requisiti dimensionali dell'attività anche attraverso la produzione di falsa dichiarazione dei redditi, non costituisca raggiro integrante una truffa con l'inganno del solo finanziatore, dato che quest'ultimo non era tenuto a svolgere un accertamento sulla veridicità del contenuto delle autocertificazioni, e non può quindi essere ritenuto indotto in errore rispetto ad un accertamento delle condizioni richieste per l'accesso alla garanzia dello Stato che è demandato ad una fase successiva alla erogazione".

Poiché sia la truffa aggravata di cui al 640 bis c.p., che l’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato ex art. 316 ter c.p. sono reati presupposto sanzionati dal D.lgs 231/01, la fattispecie in esame merita un’attenta valutazione.

Infatti, la richiesta di erogazione agevolata è fatta per un interesse e vantaggio dell'ente e, quindi, a quest'ultimo dovrebbe essere contestata la corrispondente fattispecie prevista dall’art. 24 D.lgs 231/01, che di seguito si riporta:

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Art. 24. D.Lgs. 231/01
Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture

  1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
  2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

  1. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) (X).

(X) [Ovvero: c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi].

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D.L. 21 ottobre 2021, n.146: novità in relazione alla figura del preposto e del datore di lavoro

Questo mese si analizza il contenuto del Decreto Legge 21 ottobre 2021, n.146, recante “misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” (convertito con Legge del 17 dicembre 2021 n. 215), con il quale vengono introdotte importanti novità che interessano il D.lgs.n. 81/2008.

In linea generale, il provvedimento normativo prevede una revisione del D. Lgs. 81/2008, introducendo una serie di misure che incentivano l’attività di vigilanza e di prevenzione, estendendo all’Ispettorato Nazionale del Lavoro le funzioni di vigilanza su tutta la materia della salute e sicurezza, fino ad oggi riservata alla competenza quasi esclusiva delle ASL.

Di seguito le principali novità.

  • Ampliamento dei poteri dell’Ispettorato

Viene completamente riscritto l’art. 14 del D. lgs 81/2008, che amplia i poteri dell’Ispettorato del Lavoro circa la sospensione dell’attività lavorativa.

  • Formazione dei datori di lavoro

Con le modifiche ai commi 2 e 7 dell’art 37 D. lgs 81/2008, viene introdotto l’obbligo di formazione adeguata e specifica in capo ai datori di lavoro (già prevista per i dirigenti e i preposti) con previsione di aggiornamento periodico, in funzione del lavoro e dei compiti svolti, in materia di salute e sicurezza, così come stabilito nell’Accordo adottato in Conferenza Stato-Regioni.

Inoltre, la modifica all’art. 37, comma 2 del D.lgs. 81/2008 prevede entro il 30 giugno 2022 un accordo, da parte della conferenza permanente Stato Regioni e province autonome di Trento e Bolzano, che andrà ad individuare durata, contenuti minimi e modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro, oltreché la specificazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori e delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

  • Addestramento dei lavoratori

Le novità introdotte dalla riforma interessano anche il comma 5 dell’articolo 37 del D.lgs. 81/08, in tema di addestramento, al quale sono aggiunti i seguenti periodi: “L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.

  • Formazione del preposto

Sempre a proposito di formazione, un’altra novità riguarda l’inserimento del comma 7-ter all’art. 37 D. lgs 81/2008, prevedendo che per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti, le attività formative debbano essere svolte interamente con modalità in presenza e debbano essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

  • Il preposto e la funzione di vigilanza

Per quanto riguarda la figura del Preposto, la prima modifica riguarda l’articolo 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente). In particolare, al comma 1 viene aggiunto un nuovo punto b-bis, ai sensi del quale il datore di lavoro e dirigenti devono “individuare il preposto o i preposti  per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”.

A ciò si aggiungono le modifiche all’art. 19, modifiche che comportano il rafforzamento della figura del preposto.

In particolare, viene integrato il comma 1, lettera a) dell’art. 19, ai sensi del quale:

in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti.”

Tale obbligo di attivazione viene ulteriormente rimarcato con l’introduzione all’art. 19 del comma f bis), secondo cui:

in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;”

Si evidenzia, infine, che tali norme assumono rilievo anche con riferimento all’introduzione del “nuovo” comma 8 bis all’interno dell’art. 26 D. lgs 81/2008, in tema di obblighi connessi ai contratti di appalto o di somministrazione, secondo cui:

8-bis. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto”.

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In conclusione, questa riforma recepisce gli orientamenti della dottrina. Con le modifiche agli artt. 18, 19 e 26 D.lgs. 81/08, si introduce un netto potenziamento della figura del preposto, ruolo sempre più importante della organizzazione aziendale della sicurezza.


D.Lgs. n 184/2021: nuovo ampliamento del novero dei reati-presupposto

Si segnala il nuovo illecito previsto dall’art.25-octies.1 del D.lgs 231/2001 e rubricato "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti”, introdotto con il D.Lgs. del 8 novembre 2021 n. 184, ("Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio"). La nuova disposizione, in vigore a partire dal 14 dicembre 2021, prevede:

«Art. 25-octies.1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti).

- 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

  1. a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;
  2. b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.
  3. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha

ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

  1. a) se il delitto e' punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
  2. b) se il delitto e' punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.
  3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.».

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Per quanto di interesse, con l'art. 3 del  D.lgs n. 184/21, il Legislatore ha esteso la responsabilità delle persone giuridiche  all'art. 493-ter c.p. (Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento), all'art. 493-quater c.p. (Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti) e all'art. 640-ter c.p. (frode informatica), quest'ultimo non solo se commesso ai danni dello Stato o di altro ente pubblico o dell’Unione Europea, come già previsto dall'art. 24 del D.lgs 231/2001, ma anche "nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale".

Oltre ad introdurre tali fattispecie nel catalogo dei “reati-presupposto 231”, il D.lgs n. 184/2021 ha contestualmente apportato delle rilevanti modifiche all’art. 493- ter c.p. e introdotto l’art. 493-quater c.p. (“Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti”).

Il nuovo delitto punisce il soggetto agente che, nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri, apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

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La novità normativa impone, quindi, la necessità di aggiornare i MOG adottati, per quanto concretamente necessario.

 


Covid-19

La pandemia che ha investito il tessuto economico-giuridico del paese pone enormi sfide per le imprese tuttora in attività (in quanto incluse nell’ Allegato I del DPCM 22.03.2020) così come per quelle società che riprenderanno la produzione una volta terminata l’emergenza.

La sfida principale per il sistema produttivo sarà senza dubbio quella di assicurare che l’attività lavorativa venga svolta in modo sicuro e conforme alle disposizioni governative, nella prospettiva di un complesso bilanciamento tra diritto alla salute ed attività economica d'impresa

L’emergenza da Covid-19 pone in discussione anche l'efficacia e l'idoneità dei Modelli 231, poiché crea potenziali profili di responsabilità penale dei soggetti apicali e/o dei loro sottoposti nell'ambito di impresa, con conseguente responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Nella speranza che ciò possa chiarire alcune questioni in questa fase di incertezza, conviene analizzare le numerose conseguenze dell’emergenza Covid-19 sull’adempimento contrattuale, alla luce delle disposizioni del Codice Civile e della giurisprudenza della Suprema Corte.

Giova, innanzitutto, riportare brevemente alcune delle principali disposizioni adottate dal Governo, al fine di contenere la diffusione del contagio da Covid-19.

In primo luogo, venivano introdotte, in data 04.03.2020, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (di seguito DPCM) norme dirette ad evitare assembramenti di persone.

Tra queste si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, le disposizioni di cui alle lett. a) e b) del comma 1, art.1 del DPCM citato:

<<… a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;

b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1, lettera d); …>>.

Successivamente, con il DPCM del 08.03.2020, sono state introdotte misure particolarmente restrittive nel territorio dell’intera regione Lombardia e di 14 province del settentrione (Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia).

Ancora, il DPCM del 09.03.2020 ha esteso tali prescrizioni a tutto il territorio nazionale, al fine di combattere ancora più incisivamente la diffusione del virus, nonché di evitare spostamenti di massa da Nord a Sud.

Il Governo ha poi aumentato sensibilmente la severità delle misure DPCM del 11.03.2020 (conosciuto anche come Decreto “io resto a casa”) limitando drasticamente la libertà di circolazione delle persone e permettendo, dunque, solo gli spostamenti giustificate da:

  • comprovate esigenze lavorative.
  • situazioni di necessità.
  • spostamenti per motivi di salute.
  • rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Inoltre, è stata disposta la sospensione delle attività commerciali al dettaglio su tutto il territorio nazionale, ad eccezione di quelle espressamente indicate dal medesimo decreto.

Nel Decreto “io resto a casa” il Governo è stato costretto a porre in essere un difficile quanto necessario contemperamento tra il fondamentale diritto alla salute (art. 32 Cost.) ed altri diritti di rango costituzionale.

La complessità di tale bilanciamento emerge, in particolare, rispetto alle esigenze di carattere economico.

Infatti, il Decreto in esame ha introdotto varie limitazioni alle attività produttive e professionali tra cui l’incentivo ad utilizzare al massimo modalità di lavoro agile (smart working), il ricorso a ferie e congedi retribuiti per i dipendenti, così come l’adozione di specifici protocolli anti-contagio, come previsto dall’art. 1, commi 7 e 8:

<<…7. In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:

a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per  i dipendenti nonché' gli altri strumenti previsti dalla  contrattazione collettiva;

c) siano sospese le  attività  dei  reparti  aziendali  non indispensabili alla produzione;

d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e,  laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti  di protezione individuale;

e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghidi lavoro, anche utilizzando a  tal  fine  forme  di  ammortizzatori sociali;

8. per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni …>>.

Si è poi avuta l’adozione del Decreto-Legge n.18 del 17.03.2019 (chiamato anche “Cura Italia”), che ha introdotto misure di potenziamento al sistema sanitario nazionale e di sostegno alle imprese e alle famiglie tra cui giova citare:

  • finanziamento e altre misure per il potenziamento del Sistema sanitario nazionale, della Protezione Civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza;
  • sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;
  • supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l’utilizzo del fondo centrale di garanzia;
  • sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri adempimenti fiscali ed incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio.

Ulteriori misure sono state poi introdotte con il DPCM 22 marzo 2020 che il Governo ha emanato a seguito delle richieste di vari Presidenti di Regione, sindaci e delle principali organizzazioni sindacali, al fine di combattere con ancor più vigore l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Anche tali misure si applicano sull'intero territorio nazionale.

Il provvedimento prevede la chiusura delle attività produttive non essenziali o strategiche. Restano aperti alimentari, farmacie, negozi di generi di prima necessità e i servizi essenziali.

Le disposizioni producono effetto dal 25 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.

Infine, in data 01.04.2020, il Governo ha emanato un nuovo DPCM prorogando le misure restrittive fino al 13 di aprile.

In ottica di razionalizzazione del sistema sanzionatorio agisce poi, il Decreto-Legge n.19 del 25.03.2020.

Infatti, al fine di contrastare e contenere i rischi sanitari e il diffondersi del contagio, vengono elencate ulteriori limitazioni agli spostamenti prevendendo nuove sanzioni amministrative da 400 euro a 3.000 euro per chi viola le misure di contenimento e la reclusione da 1 a 5 anni per chi non rispetta gli obblighi di quarantena.

Richiamate per sommi capi le principali disposizioni attuate per la lotta al Covid-19, conviene adesso analizzare le norme del Codice Civile rilevanti in tema di inadempimento.

In primo luogo, l’art. 1218 c.c. (Responsabilita' del debitore) stabilisce che: << Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta e' tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo e' stato determinato da impossibilita' della prestazione derivante da causa a lui non imputabile >>.

Per quanto riguarda poi l’impossibilità della prestazione rileva, in particolare, l’art. 1256 c.c., secondo cui:

<< L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento. Tuttavia, l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla>>.

Il repentino diffondersi del Covid-19, definito ufficialmente come una pandemia globale dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, può essere, in alcuni casi, certamente considerato causa di impossibilità della prestazione non imputabile al debitore.

L’impossibilità sopravvenuta si verifica quando viene in essere una situazione impeditiva, non prevedibile al momento genetico dell’obbligazione.

Ciò però non basta, la situazione impeditiva deve essere superiore agli sforzi concretamente esigibili dal debitore (sul punto vd. Cass. civ., sez. III, 22 aprile 2009, n.9534) al fine di poter giustificare l’estinzione del rapporto obbligatorio.

Tra le cause di impossibilità della prestazione ai sensi dell’art.1256 c.c, rientrano anche provvedimenti legislativi o amministrativi, come i DPCM sopra considerati ma anche come le numerose ordinanze emanate dai “Governatori” di varie regioni per far fronte all’emergenza Coronavirus.

Ecco, dunque, che chi esercita un’attività il cui esercizio risulti temporaneamente sospeso da parte di interventi normativi nazionali o regionali, sarà esente da responsabilità da inadempimento sulla base dellart.1256 c.c., purché solo per motivi strettamente legati all’emergenza in corso e ai richiamati atti normativi emanati.

Ove, invece, si tratti di un’impresa inclusa nell’elenco di cui all’allegato I del DPCM del 22.03.2020 e che, dunque, prosegue nell’attività lavorativa, un eventuale inadempimento contrattuale potrebbe essere giustificato non dall’istituto dell’impossibilità della prestazione bensì da quello dell’eccessiva onerosità della prestazione.

In merito rileva, in particolare, l’art. 1467 c.c. << Nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall’articolo 1458. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell’alea normale del contratto. La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.>>.

Del resto, la diffusione del Covid-19 può senza dubbio considerarsi, alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte (sentenza n. 12235, Cass, sez. III, 25 maggio 2007) un avvenimento straordinario ed imprevedibile, paragonabile ad un disastro o calamità naturale.

Ancora, i requisiti dell’imprevedibilità e straordinarietà potrebbero essere riferiti ai provvedimenti governativi delle ultime settimane, che hanno notevolmente ristretto la libertà di movimento dei cittadini sul territorio nazionale, lavoratori inclusi.

Ecco, dunque, che a causa della diffusione del Coronavirus la prestazione potrebbe essere divenuta eccessivamente onerosa per una delle parti, che risulta quindi legittimata a richiedere la risoluzione del contratto.

Tale dichiarazione deve essere tempestiva, al fine di non pregiudicare oltremodo i diritti ed il legittimo affidamento della controparte.

In conclusione, di fronte ad un eccessivo e repentino aumento dei costi della prestazione che siano causalmente dovuti alla attuale emergenza Coronavirus, il debitore potrà dunque richiedere la risoluzione del contratto.

L’art. 1467 c.c. permette alla controparte (id est il creditore della prestazione divenuta eccessivamente onerosa) di evitare l’estinzione del rapporto offrendo al debitore di modificare le condizioni del contratto alla luce dell’eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione.

L’emergenza Covid-19 quindi permetterebbe di invocare, a seconda dei casi, l’operatività degli artt. 1256 e 1467 c.c.

 

 


I reati tributari entrano nella categoria dei reati-presupposto

Attraverso il “Decreto fiscale” del 26 ottobre 2019, n. 124 (avente ad oggetto «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», Capo IV «Modifiche della disciplina penale in materia tributaria e della responsabilità amministrativa degli enti nella stessa materia»), convertito con la legge n.157 del 19.12.2019, in vigore dal 25.12.2019, il Legislatore ha apportato numerose modifiche al sistema penale tributario, prevedendo l’inasprimento delle pene, ovvero l’abbassamento delle soglie di punibilità, di numerose fattispecie criminose (segnatamente, si tratta di quelle previste e punite: all’art. 2, comma 1 e comma 2 “Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” (altresì inserendo un ulteriore comma, il 2 bis, con una pena inferiore, allorché l’ammontare passivo risulti inferiore a 100 mila euro);  all’art. 3 “dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici”; all’art. 4 “dichiarazione infedele”; all’art. 5 “delitto di omessa dichiarazione”;  all’art. 8 “emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti”, all’art.10 “occultamento o distruzione di documenti contabili”).

La riforma fiscale ha apportato anche modifiche al sistema della responsabilità para-penale degli enti collettivi.

Si è così avuto l’inserimento nel corpo del D.Lgs.n.231/2001 dell’art. 25 quinquiesdecies relativo, appunto, ai reati tributari che entrano così a far parte del novero dei reati-presupposto, vale a dire delle fattispecie criminose la cui commissione può condurre all’attribuzione della citata responsabilità para-penale.

In particolare, l’art. 25 quinquiesdecies sanziona gli enti[1] (cioè fondazioni, società e associazioni) nel cui interesse o in vantaggio dei quali viene posto in essere (da parte di un soggetto apicale o sottoposto all’altrui direzione e controllo) uno dei seguenti delitti previsti dal D.Lgs.n.74/2000:

  • Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 comma 1).
  • Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a 100.000 euro (art. 2 comma 2 – bis).
  • Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art.3).
  • Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 comma 1).
  • Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti se l’importo non corrispondente al vero è inferiore a 100.000 euro (art.8 comma 2-bis).
  • Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10).
  • Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11).

Qualora vi sia l'integrazione di uno dei reati appena menzionati, unitamente alla presenza degli altri requisiti propri della "fattispecie 231", l’ente può andare incontro a pesanti sanzioni sia di natura pecuniaria (fino a 400 o a 500 quote) che interdittiva.

In particolare, queste ultime, di cui all’art. 9 del D.Lgs.n. 231/2001, lett. c) d) e), presentano una particolare carica di afflittività potendo il soggetto collettivo vedersi applicare:

  • Il divieto di contrattare con la P.A.
  • L’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi.
  • Il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

In primo luogo, la sanzione pecuniaria appare, senza dubbio, dotata di efficacia preventiva in quanto può raggiungere, con riferimento ai reati tributari qui considerati, cifre comprese tra 800.000 e 1.000.000. di euro circa in presenza dell’aggravante di cui al comma due dell’articolo 25 quinquiesdecies.

Secondo quest’ultima disposizione, infatti, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, ove l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria ad esso attribuita è aumentata di un terzo.

Senza sottovalutare la portata general-preventiva della sanzione pecuniara, appaiono, ad ogni modo, dotate di maggiore afflittività le sanzioni interdittive.

Basti pensare alle conseguenze che possono derivare per un’impresa dall’applicazione, ad esempio, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, circostanza che può in alcuni casi radicalmente escludere la possibilità per l’ente di proseguire nella propria attività.

A seguito della riforma considerata emerge, dunque, con forza la necessità per gli enti sottoposto alla "disciplina 231" di recepire le novità legislative adottate in un’ottica di prevenzione e responsabilizzazione con riferimento a tutte le fattispecie delittuose sopra richiamate.

[1] L'art. 1 comma 2, rubricato "Soggetti", del D.Lgs. n.231/2001 prevede:

<< 1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonchè agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale>>.