Nel 2025 il D.Lgs. 231/2001 è stato significativamente ampliato introducendo nuove aree di rischio e modificando articoli già esistenti con un inasprimento delle sanzioni e l’estensione dei reati presupposto.

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Ambiente: il D.L. 116/2025 (convertito in L. 147/2025) ha ampliato l’art. 25-undecies, includendo nuove fattispecie di reati ambientali e aumentando le sanzioni pecuniarie e interdittive. Oltre ai delitti già previsti (inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico illecito di rifiuti, omessa bonifica, impedimento del controllo), sono ora inclusi anche:

  • abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (art. 255-bis, Codice dell’ambiente – D.Lgs. 152/2006) – sanzione da 350 a 450 quote;
  •  abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-ter, Codice dell’ambiente) – sanzione da 400 a 550 quote, aumentate fino a 650 nelle ipotesi aggravate;
  •  combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis, Codice dell’ambiente) – sanzione da 200 a 1.000 quote;
  • ostacolo al controllo (art. 452-septies c.p.) – sanzione fino a 250 quote;
  • omessa bonifica (art. 452-terdecies c.p.) – da 400 a 800 quote;
  • traffico organizzato di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) – da 400 a 1.000 quote.

Sicurezza pubblica e lavoro: la L. 80/2025 (conversione del D.L. 48/2025) ha introdotto nuove responsabilità per gli enti in materia di tutela del personale e sicurezza

La Legge 9 giugno 2025, n.80 (conversione in legge del decret-legge11 aprile 2025, n. 48, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale di servizio, nonchè di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario), cd. Decreto Sicurezza, è stata modificata la disciplina sostanziale di alcuni reati già previsti nel “catalogo 231”.

E’ stato introdotto l’art. 270 quinquies.3 c.p. rubricato “Detenzione materiale con finalità di terrorismo” che entra a far parte del novero di reati presupposto contemplati dall’art. 25-quater c.p. D.Lgs. 231/2001 (“Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico”).

Il catalogo 231 dei reati presupposto è stato ulteriormente modificato, poi, con l’inserimento dell’art. 435 c.p. “Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti “, sempre rientrante nel novero dei reati presupposto contemplati dall’art. 25-quater c.p. D.Lgs. 231/2001.

Il D.Lgs. 81 del 12 giugno 2025, poi, recante “Disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie” ha modificato il testo dell’art. 88 D.Lgs. n. 141 del 26 settembre 2024 (“Circostanze aggravanti del contrabbando”). rientrante fra i reati presupposto di cui all’art. 25-sexiesdecies D.Lgs. 231/2001.

Il 24 maggio 2025 è entrato in vigore il nuovo Accordo Stato-Regioni (17/4/2025), che introduce diverse importanti modifiche relativamente all’attività di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro: in particolare interviene con riferimento alla unificazione della normativa, la progettazione formativa obbligatoria, la verifica dell’apprendimento, le modalità di erogazione, la durata e gli aggiornamenti.

Cybercrime e nuove tecnologie: introdotto l’art. 25-undevicies, che estende la responsabilità agli illeciti informatici e ai reati connessi all’uso di tecnologie digitali. La nuova normativa sull’IA ha introdotto delle circostanze aggravanti speciali. Le sanzioni per l’ente sono aumentate se i reati di manipolazione del mercato o aggiotaggio sono commessi attraverso sistemi di Intelligenza Artificiale (es. algoritmi di trading ad alta frequenza o software decisionali automatizzati)

Contrabbando e reati contro la P.A.: rafforzamento delle fattispecie già previste (art. 24 e art. 25-quater), con aggravamenti sanzionatori.

Inasprimento generale: ampliamento delle misure interdittive e maggiore attenzione ai modelli organizzativi, con obbligo di revisione periodica.

In data 11 dicembre u.s. il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il Decreto Legislativo di “Attuazione della Direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’Unione Europea, che modifica la Direttiva (UE) 2018/1673”, che introduce novità rilevanti anche in tema di responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001.

Nuovi reati-presupposto 231

Nel catalogo dei reati c.d. presupposto entra il nuovo art. 25-octies.2 D.Lgs. 231/2001, dedicato ai “Reati in materia di violazione di misure restrittive dell’Unione europea”. Rientrano in questa categoria le nuove fattispecie del codice penale:

– art. 275-bis c.p. – Violazione delle misure restrittive dell’Unione europea;

– art. 275-ter c.p. – Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell’Unione europea;

– art. 275-quater c.p. – Violazione delle condizioni dell’autorizzazione allo svolgimento di attività.

Nuovo criterio di commisurazione delle sanzioni pecuniarie

Per i nuovi reati viene introdotto un meccanismo di calcolo della sanzione pecuniaria basato su una percentuale del fatturato globale totale dell’ente nell’esercizio precedente alla commissione del reato (o, se inferiore, a quello immediatamente precedente l’irrogazione della sanzione). Gli intervalli vanno, a seconda delle fattispecie di reato, dallo 0,5% fino al 5% del fatturato globale; qualora il fatturato non sia accertabile, opera il sistema sanzionatorio ordinario, con possibilità di aumento fino a un terzo in caso di reiterazione.

Sanzioni interdittive rafforzate

Il Decreto inasprisce anche l’applicazione delle sanzioni interdittive, prevedendo durate superiori rispetto alla disciplina generale del D.Lgs. 231/2001:

– da due a sei anni se il reato è commesso da soggetti apicali;

– da uno a tre anni se commesso da soggetti sottoposti all’altrui direzione o vigilanza.

E’ importante che gli enti inizino a valutare l’impatto delle nuove fattispecie di reato sul proprio assetto di controllo interno, aggiornando il risk assessment e, conseguentemente, il proprio Modello 231.