Questo mese si prende in esame la pronuncia n. 35314/2023 della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, in materia di responsabilità omissiva di tutto il Consiglio di Amministrazione in assenza di deleghe gestorie, in relazione alla commissione di reati tributari da parte dell’Ente.
Il fatto
A seguito di applicazione del sequestro preventivo (finalizzato alla confisca per equivalente) e di conseguente conferma dello stesso in sede di riesame, l’indagato, in veste di membro del Consiglio di Amministrazione di una società cooperativa, proponeva ricorso in Cassazione.
Nell’atto di impugnazione il ricorrente lamentava, tra gli altri motivi, il difetto assoluto di motivazione della sussistenza del fumus commissi delicti, in relazione alla commissione dei reati tributari contestati (artt. 2 e 8 del D.lgs. n. 74 del 2000).
In particolare il ricorrente contestava l’attribuzione di una responsabilità da posizione, fondata esclusivamente sul ruolo di amministratore rivestito dall’imputato nell’ambito della società.
La Suprema Corte dichiarava inammissibile il ricorso, ribadendo che il perimetro della posizione di garanzia degli amministratori dipende dall’assetto organizzativo della società e, dunque, dalla sussistenza o meno di una delega gestoria.
La motivazione
Innanzitutto, la Corte ha rimarcato come sussista una responsabilità solidale di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, a norma dell’art. 2392 c.c., tale per cui ciascuno di essi è da ritenersi titolare di una posizione di garanzia volta ad impedire il compimento di atti di mala gestio, salvo il caso in cui il Consiglio di Amministrazione eserciti il potere attribuitogli dall’art. 2381 co.2 c.c. e decida di delegarele proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo o ad uno solo dei suoi componenti.
In questa ipotesi, la responsabilità degli amministratori non operativi per fatti commessi dagli organi delegati, si fonda, non sull’art. 2392 c.c., ma piuttosto sull’art. 2381 ultimo comma c.c., che pone a carico degli amministratori privi di delega un obbligo di agire informato. Infatti, i consiglieri non operativi devono ritenersi penalmente responsabili per effetto della violazione dolosa o colposa del dovere di informazione che grava sui singoli componenti, in relazione all’andamento della gestione societaria e alle operazioni più significative.
Dunque, ribadendo la necessità – non in discussione – di accertare l’elemento psicologico del reato, la Corte di Cassazione si esprime nel senso che “nel caso di delitto deliberato e direttamente realizzato da singoli componenti del consiglio di amministrazione, nel cui ambito non sia stata conferita alcuna specifica delega, ciascuno degli amministratori risponde a titolo di concorso per omesso impedimento dell’evento ove sia ravvisabile una violazione dolosa dello specifico obbligo di vigilanza e di controllo sull’andamento della gestione societaria derivante dalla posizione di garanzia di cui all’art. 2392 c.c.”
In conclusione, la summenzionata pronuncia della Suprema Corte pone in evidenza la necessità per le Società di valutare l’adozione della più razionale struttura organizzativa aziendale, volta a segregare i compiti e gli obblighi alle più adeguate strutture gerarchiche per ciascun ambito di competenza (tributario e fiscale, ambientale, privacy, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), anche al fine di arginare e circoscrivere eventuali profili di contestazione.

