MOG 231 strumento di governance, non di dettaglio tecnico
La Corte di Cassazione, con la 30039 depositata il 1° settembre 2025, ha affrontato ancora una volta il delicato tema della responsabilità degli enti per reati colposi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, disciplinata dall’articolo 25-septies del d.lgs. 231/2001.
La decisione offre spunti di grande interesse, soprattutto perché mette ordine in un dibattito che negli anni aveva generato non poche incertezze: fino a che punto il Modello di organizzazione e gestione deve entrare nel dettaglio delle procedure operative?
Qual è il confine tra ciò che appartiene al Modello 231 e ciò che invece rientra nel Documento di valutazione dei rischi o nelle istruzioni tecniche adottate dall’azienda?
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La Cassazione ha chiarito che il Modello 231 non deve trasformarsi in un manuale tecnico o in un DVR, 81708 “mascherato”. La sua funzione resta quella originaria: un sistema di governance e di controllo dei processi decisionali, capace di prevenire i reati attraverso l’individuazione di aree di rischio, la definizione di protocolli decisionali, la previsione di flussi informativi e l’istituzione di un Organismo di Vigilanza indipendente ed efficace. Tutto ciò che riguarda, invece, le misure di sicurezza specifiche, le procedure operative e le valutazioni tecniche trova la sua sede naturale in altri strumenti aziendali, che restano complementari ma distinti dal Modello 231.
Nella sentenza citata si ricorda, poi, la necessità per poter giungere alla condanna dell’ente collettivo di «dimostrare l’esistenza e l’accertamento dell’illecito penale in capo alla persona fisica inserita nella compagine organizzativa della societas e l’aver agito nell’interesse di questa, nonché gli elementi indicativi della colpa di organizzazione dell’ente, che rendono autonoma la responsabilità del medesimo”.
La sentenza prosegue, poi, sottolineando la presunzione di conformità dei Modelli definiti secondo le Linee guida UNI–Inail o al British Standard OHSAS 18001:2007 ed affermando che tale presunzione per essere superata necessita della dimostrazione dell’inadeguatezza sostanziale del sistema organizzativo adottato.
Infine, la Suprema Corte enuncia quali debbano essere le caratteristiche di un Modello 231 adeguato: «In realtà il Modello di organizzazione e gestione, per sua natura e struttura, non può e non deve scendere nel dettaglio operativo specifico, ma deve limitarsi a delineare i principi, le procedure generali e i flussi informativi necessari per prevenire la commissione dei reati. La specificità operativa è demandata ai documenti di valutazione dei rischi, alle istruzioni operative e alle procedure tecniche di dettaglio, che costituiscono strumenti distinti e complementari rispetto al modello organizzativo.».
Significativamente la Cassazione afferma «il Modello organizzativo ex D.lgs.231/2001 ha una funzione di governance e di controllo dei processi decisionali, non di dettaglio tecnico operativo».
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In definitiva, con la sentenza n. 30039/2025 la Cassazione ribadisce le caratteristiche fondamentali della colpa di organizzazione e del Modello 231.
Quest’ultimo, ove ben costruito e realmente applicato, può diventare un vero fattore di competitività e di affidabilità per l’impresa, oltre alla funzione di “scudo” della responsabilità amministrativa degli enti.

