Si prende in esame una recente e significativa pronuncia della Corte di Cassazione (Sez. IV penale, sentenza n. 33600/2025), la quale offre importanti spunti di riflessione in ordine alla responsabilità penale dei preposti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla gestione delle prassi operative difformi rispetto alle disposizioni contenute nel Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.). La vicenda oggetto di giudizio concerne il decesso di un lavoratore dipendente di una società di trasporto pubblico, verificatosi all’interno dell’officina aziendale durante le operazioni di movimentazione di un autobus guasto, effettuata mediante un carrello elevatore. Tale modalità, in violazione della procedura formalizzata, si discostava dalle previsioni contenute nel D.V.R., che indicava invece l’uso esclusivo del carro attrezzi per lo spostamento di mezzi in avaria. La Corte ha confermato la condanna per omicidio colposo, con violazione delle norme antinfortunistiche, nei confronti di due preposti aziendali, nella loro qualità di responsabili dell’area officina e manutenzioni, per non aver esercitato la dovuta vigilanza e per non aver segnalato al datore di lavoro l’esistenza di una prassi operativa notoriamente pericolosa e consolidata nel tempo. I giudici di legittimità hanno ribadito che il preposto, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 81/2008, è titolare di una posizione di garanzia autonoma che impone obblighi precisi di sorveglianza, intervento correttivo e segnalazione delle condotte non conformi. Il mancato adempimento di tali obblighi, laddove determini la realizzazione di un rischio prevenibile, integra una forma di colpa specifica, suscettibile di rilevanza penale.
Di rilievo è la statuizione della Corte in merito alla condotta del lavoratore deceduto, il quale si era posizionato tra il mezzo da spostare e il carrello elevatore, collocandosi in una zona di schiacciamento. Secondo i ricorrenti, tale comportamento avrebbe dovuto essere considerato abnorme e, dunque, idoneo a interrompere il nesso di causalità tra le omissioni contestate e l’evento. Tuttavia, la Suprema Corte ha escluso che la condotta del lavoratore fosse eccentrica rispetto al ciclo produttivo, trattandosi di un’operazione abituale e tollerata dai preposti, ancorché formalmente vietata. In particolare, la prassi dell’utilizzo del carrello elevatore era conosciuta, seppur difforme dal D.V.R., e non era mai stata oggetto di contrasto o di segnalazione da parte dei responsabili. Tale accettazione tacita della prassi irregolare è stata valutata come indice della responsabilità omissiva dei preposti, i quali avrebbero dovuto attivarsi al fine di impedire la prosecuzione di comportamenti contrari alla normativa antinfortunistica. La Corte ha inoltre precisato che, in tema di responsabilità per infortunio, il criterio dell’abnormità della condotta del lavoratore deve essere interpretato restrittivamente, escludendosi la sua ricorrenza ogniqualvolta l’evento dannoso sia riconducibile all’ambito organizzativo e alla sfera di rischio governata dal soggetto garante.
La sentenza si segnala anche per il richiamo a un principio di particolare interesse: l’inosservanza degli obblighi di segnalazione e vigilanza da parte del preposto non può essere giustificata dall’asserita occasionalità del comportamento scorretto né dalla presunta presenza di ulteriori soggetti in grado di sovraintendere. La posizione di garanzia, infatti, comporta una responsabilità autonoma e personale che non può essere delegata o fraintesa con una funzione meramente esecutiva. La conoscenza della prassi vietata, unita alla mancata attivazione di strumenti correttivi, è stata dunque valorizzata quale elemento sufficiente a fondare la responsabilità colposa dei preposti, anche in assenza di un ordine diretto o di una partecipazione materiale all’operazione che ha causato l’infortunio.
Alla luce di quanto sopra, appare evidente come la responsabilità penale dei preposti si configuri non solo per atti commissivi ma anche per omissioni, specialmente qualora esse riguardino il mancato contrasto a comportamenti pericolosi notoriamente tollerati. Ne consegue che le imprese devono prestare particolare attenzione alla formazione dei preposti, all’aggiornamento dei D.V.R. e alla vigilanza sull’effettivo rispetto delle procedure aziendali. Ogni scollamento tra prassi operativa e protocollo formale può divenire terreno fertile per profili di colpa professionale. Si osserva, infine, che ipotesi di questo tipo, qualora ricorrano i presupposti di sistematicità dell’omissione e inadeguatezza organizzativa, potrebbero astrattamente integrare anche violazioni in grado di fondare la responsabilità dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001, con applicazione delle relative sanzioni pecuniarie e interdittive.