Nuovo accordo Stato Regioni sulla formazione

In data 17 aprile 2025 è stato approvato il nuovo accordo Stato Regioni sulla formazione.

Di seguito le principali novità riassunte:

  • Vi è una prima parte relativa in toto ai soggetti formatori e all’organizzazione dei corsi. Oltre che ad elencare i soggetti, vi è la novità del “progetto formativo” che deve predisporre il soggetto formativo, e il numero massimo di partecipanti al corso, che passa da 35 a 30. Nelle attività pratiche rimane il rapporto istruttore/allievi di 1 a 6. Per almeno 10 anni i soggetti formatori dovranno tenere il “fascicolo del corso”;
  • L’accordo stabilisce precise indicazioni sulle modalità di erogazione della formazione con 4 modalità differenti (presenza fisica, videoconferenza, e-learning, modalità mista);
  • Uniformazione dei contenuti minimi degli attestati;
  • Formazione lavoratori: disciplinato il cambio mansione. La formazione specifica è mirata ai rischi presenti e deve essere garantita omogeneità tra i partecipanti ad ogni singolo corso;
  • La formazione del preposto passa ad una durata minima di 12 ore, con aggiornamento biennale (durata aggiornamento 6 ore);
  • La formazione dei dirigenti si riduce a 12 ore, ma in caso di cantieri vi è un modulo aggiuntivo di 6 ore (ricordo che per cantieri si intende quelli del titolo IV). Aggiornamento rimane ogni 5 anni con durata di 6 ore;
  • Introduzione della formazione per il datore di lavoro, con durata di 16 ore suddiviso in due moduli. Presente anche in questo caso un modulo aggiuntivo di 6 ore per i cantieri titolo IV. I datori di lavoro devono svolgere tale formazione entro il 17/04/2027. Aggiornamento quinquennale con durata di 6 ore;
  • Introduzione della formazione per ambienti sospetti di inquinamento o confinati (prima erano effettuati ai sensi del DPR 177/2011). Durata minima di 12 ore (4 di teoria, 8 di pratica). La parte pratica deve essere effettuata sulla strumentazione presente in azienda dove il lavoratore svolge la propria attività. Aggiornamento ogni 5 anni con durata di 4 ore. Formazione pregressa riconosciuta - se e solo se - contiene i contenuti minimi del nuovo accordo;
  • Introduzione dei corsi per le attrezzature quali le macchine agricole, i caricatori per la movimentazione dei materiali e, applicabile alla nostra realtà, dei carriponte. Quest’ultimo durata di 10 ore (4 ore modulo teorico e 6 modulo pratico). Aggiornamento ogni 5 anni con durata di 4 ore;
  • Il nuovo accordo non indica più il termine dei 60 giorni per completare la formazione dei lavoratori. (Non vi è più nessun appiglio per non formare i lavoratori prima dello svolgimento delle attività).

Disposizioni transitorie

Non oltre i dodici mesi dall’entrata in vigore dell’accordo possono essere avviati i corsi secondo quanto previsto dai vecchi accordi stato regioni. I datori di lavoro, come già citato, devono concludere la formazione entro e non oltre 24 mesi dall’uscita dell’accordo (17/04/2027).

Riconoscimento formazione pregressa

L’obbligo di aggiornamento per il preposto, per il quale il corso di formazione o aggiornamento sia stato erogato da più di 2 anni dal 17/04/2025, dovrà essere ottemperato entro il 17/04/2026.

Per la formazione inerente agli ambienti sospetti di inquinamento o confinati e carroponte, qualora non conformi all’accordo, i nuovi corsi devono terminare entro il 17/04/2026.

Abrogazione vecchi accordi

 Ovviamente dall’entrata in vigore, vengono abrogati gli accordi del 21 dicembre 2011, del 22 febbraio 2012 e del 7 luglio 2016.