Irrilevanza della formazione “esterna” del lavoratore

Cassazione Penale, sezione IV del 20.5.2021, n. 30231.

Infortunio sul lavoro e formazione del lavoratore: irrilevanza della formazione “esterna” del lavoratore, se non è stato correttamente e specificamente formato dalla società.

Profilo di colpa specifico: violazione art. 37 D.lgs 81/08, omessa formazione.

Ricorso per Cassazione avverso la sentenza di condanna a mesi due di reclusione per l’amministratore della società I.G. s.n.c., in relazione ai delitti p. e p. dagli artt. 40 cpv e 590 c.p. e avverso la sanzione inflitta all'ente " I.G. s.n.c.", ex art. 25 septies D.lgs 231/01, determinata nella misura di Euro 18.000,00, per aver cagionato a un lavoratore, intento a tagliare un pannello di polistirene estruso con l'uso di una sega circolare, una "lesione complessa pollice e indice della mano sinistra" che comportava una malattia superiore a quaranta giorni.

Massima: il personale bagaglio di conoscenze del lavoratore, formatosi per effetto di pregresse esperienze lavorative o per il trasferimento di conoscenze che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, non può avere un valore surrogatorio delle attività di informazione e di formazione legislativamente previste.

Ne consegue che la prova dell'assolvimento degli obblighi di informazione e di formazione del lavoratore non può ritenersi raggiunta attraverso la considerazione della circostanza che l'infortunato sapesse come fare funzionare una sega elettrica, avendo adoperato in passato una macchina affettatrice.

La carenza, invero, non può essere colmata dalle conoscenze personali e l'imperizia del lavoratore, come pure l'imprudenza o la negligenza, non sono suscettibili d'interrompere il nesso causale tra condotta addebitata al datore di lavoro ed evento.

Esito: dichiarazione inammissibilità dei ricorsi.

Questo mese si prende in esame la recente pronuncia della Sezione Quarta della Suprema Corte di Cassazione, del 20.05.2021, n. 30231, in cui l’amministratore della società X e al contempo la società da questi amministrata sono stati ritenuti responsabili per avere cagionato lesioni personali ad un dipendente, con violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

In particolare, il lavoratore intento a tagliare un pannello di polistirene estruso, con l'uso di una sega circolare, sprovvista di spingitoi, entrava in contatto con la lama, riportando una "lesione complessa pollice e indice della mano sinistra" che comportava una malattia superiore a quaranta giorni.

Nei precedenti gradi di merito il profilo di colpa specifica da addebitarsi all'imputato e all’Ente, si era individuato nella mancata o insufficiente formazione del lavoratore, ossia nella violazione del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 37.

Sul punto la Corte territoriale affermava che "il dipendente, pur lavorando già da tre mesi, non aveva un bagaglio esperienziale specifico formato nell'arco di anni di osservazione ed apprendimento"; "la breve durata dello stage non può avere consentito al lavoratore di assorbire con la dovuta coscienza e profondità le nozioni di sicurezza minime in un settore, quale quello edile, in cui il rischio di infortunio è permanente, per l'utilizzo di potenti macchinari o l'esposizione a lavorazioni potenzialmente pericolose".

Quanto alla responsabilità dell’ente si chiariva che l’inadeguata preparazione professionale del dipendente avrebbe comportato un risparmio per il soggetto giuridico, il quale non aveva dovuto sostenere costi aggiuntivi per i corsi e per le giornate di lavoro perse.

Nei motivi di ricorso per Cassazione dell’Amministratore della società avverso tale decisione si tentava di sostenere che il lavoratore era, in realtà, in possesso di adeguata formazione, in ragione delle precedenti esperienze lavorative e per il bagaglio professionale che egli portava con sé nella nuova azienda (il lavoratore aveva frequentato un corso di formazione sulla "sicurezza e salute sul lavoro in edilizia" presso il Comitato Paritetico Edile per la formazione e la sicurezza della Provincia di Bolzano, un corso specifico, rivolto a tutti i lavoratori del comparto dell'edilizia, nell'ambito del quale l'impiego della sega circolare era stata oggetto di attività formativa”).

Secondo l’assunto difensivo, quindi, il lavoratore aveva svolto un corso teorico ed aveva anche ricevuto un addestramento pratico in cantiere, avendo già utilizzato la sega circolare prima dell'incidente.

La Corte nel dichiarare i ricorsi in favore dell'imputato e dell'ente inammissibili chiariva che:

 “in tema di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, l'attività di formazione del lavoratore non è esclusa dal personale bagaglio di conoscenze del lavoratore, formatosi per effetto di pregresse esperienze lavorative o per il trasferimento di conoscenze che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori. Questo tipo di apprendimento non può avere un valore surrogatorio delle attività di informazione e di formazione legislativamente previste”.

“Ne consegue che la prova dell'assolvimento degli obblighi di informazione e di formazione del lavoratore non può ritenersi raggiunta attraverso la considerazione della circostanza che l'infortunato sapesse come fare funzionare una sega elettrica, avendo adoperato in passato una macchina affettatrice. La carenza, invero, non può essere colmata dalle conoscenze personali e l'imperizia del lavoratore, come pure l'imprudenza o la negligenza, non sono suscettibili d'interrompere il nesso causale tra condotta addebitata al datore di lavoro ed evento”.

Tutto ciò osservato, la Suprema Corte dichiarava inammissibili i ricorsi.