Assenza di formazione del preposto non ne esclude la responsabilità - Cass. Pen., Sez. 4, 9 agosto 2022, n. 30800

Nell’intervento di questo mese si prende in considerazione l’infortunio sofferto da un lavoratore e consistente nell'amputazione del braccio, che avveniva durante la lavorazione del legno attraverso un macchinario.

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Durante i primi due gradi di giudizio, le Corti di merito affermavano la responsabilità penale del preposto, il quale aveva adibito il dipendente a mansioni differenti rispetto a quelle proprie del suo rapporto di lavoro.

Nonostante la doppia conforme di merito, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione lamentando l’erronea applicazione di plurime norme del Testo Unico sulla Sicurezza.
In particolare, negava la propria qualità di preposto,sulla base del fatto di non avere ricevuto la necessaria formazione prevista dalla legge.

La Suprema Corte respingeva tale ricostruzione, argomentando come sintetizzato di seguito.
Innanzitutto, il ricorrente aveva ricevuto formale investitura nel ruolo di preposto, in quanto gli era stata consegnata una comunicazione dalla direzione aziendale, secondo cui le sue mansioni consistevano in quelle di controllore di produzione.

I giudici della Cassazione stabiliscono poi, in merito all’assenza di adeguata formazione:

<<...Il fatto che ............ non avesse seguito il corso di formazione e aggiornamento previsto ex lege non esclude la sua responsabilità: a prescindere dalla sua investitura formale, egli di fatto svolgeva le mansioni di preposto, dirigendo il personale; pertanto, il rilievo non può essere ragione di esonero da responsabilità (cfr. Sez. 4 n. 24136 del 06/05/2016, Rv. 266854 - 01: "In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, le responsabilità del dirigente e del preposto non trovano la propria origine necessariamente nel conferimento di una delega da parte del datore di lavoro, potendo derivare, comunque, dall'investitura formale o dall'esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garanti"...>>.

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Quindi, non risulta necessario, al fine del riconoscimento della posizione di garanzia, avere ricevuto la prescritta formazione (anche in difetto di investitura formale), bensì è sufficiente l’esercizio, a seguito di formale attribuzione o meno, dei compiti e delle funzioni della rilevante figura prevenzionistica, in questo caso il preposto.
Conseguentemente, l’assenza di formazione non può essere utilizzata dall’imputato (sia esso preposto di diritto o di fatto), come motivo di esclusione delle proprie responsabilità in materia prevenzionistica, perlomeno per quanto riguarda la sussistenza della posizione di garanzia.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso.