LEGGE N. 22/2022: REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE E RESPONSABILITA' 231

Nuovi illeciti amministrativi (artt. 25 septiesdecies e 25 duodevicies D.lgs. 231/2001) sono oggi rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti a seguito della Legge 9 marzo 2022, n. 22 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale”.

Il provvedimento in esame ha l’obiettivo di rafforzare gli strumenti di tutela del patrimonio culturale, con particolare riferimento ai beni mobili, attraverso l'introduzione di nuove fattispecie di reato, l'ampliamento dell'ambito di applicazione della confisca e, per quanto di interesse, con l'inserimento di alcuni delitti contro il patrimonio culturale tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti di cui al d.lgs. 231/2001.

I nuovi illeciti amministrativi, entrati in vigore a partire dal 23 marzo 2022, prevedono:

Art. 25 septiesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale)

  1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall’art. 518 novies del CP, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote.
  2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli artt. 518 ter, 518 decies e 518 undecies del cp, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote.
  3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli artt. 518 duodecies e 518 quaterdecies cp, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote.
  4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli artt. 518 bis, 518 quater e 518 octies cp, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote.

Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’art. 9 comma 2, per una durata non superiore a due anni.

Art. 25 duodevicies (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici).

  1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli artt. 518 sexies e 518 terdecies cp, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 500 a 1000 quote;
  2. Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’art. 16 c. 3.

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Per quanto di interesse, il nuovo illecito amministrativo di cui all’art. 25 septiesdecies D.lgs. 231/2001 (Delitti contro il patrimonio culturale) ha esteso la responsabilità delle persone giuridiche con riferimento ai seguenti articoli : 518 bis c.p. (furto di beni culturali); 518-ter c.p. (Appropriazione  indebita  di  beni culturali); 518-quater c.p. (Ricettazione di beni culturali); 518-octies c.p.  (Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali) 518-novies c.p.  (Violazioni in materia di alienazione di beni culturali); 518-decies c.p.   (Importazione illecita di beni culturali); 518-undecies c.p. (Uscita o   esportazione   illecite di beni culturali); 518-duodecies c.p. (Distruzione, dispersione,  deterioramento, deturpamento, imbrattamento  e  uso  illecito  di  beni  culturali  o paesaggistici); 518-quaterdecies c.p.(Contraffazione di opere d'arte).

Nel caso di condanna per i delitti su elencati, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, l’art. 25 septiesdecies D.lgs. 231/2001 prevede l’applicazione all’ente delle sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni.

Il nuovo illecito amministrativo di cui all’art. 25 duodevicies D.lgs. 231/2001 (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici), invece, ha esteso la responsabilità delle persone giuridiche con riferimento ai seguenti articoli: 518-terdecies c.p. (Devastazione e saccheggio di beni culturali  e paesaggistici) e 518-sexies c.p. (Riciclaggio di beni  culturali).

Nel caso di condanna, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, l’art. 25 duodevicies D.lgs. 231/2001 prevede che se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti
sopraindicati,  si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività.

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Si segnala, infine, che oltre ad ampliare il catalogo dei “reati presupposto 231”, la Legge 9 marzo 2022, n. 22 è intervenuta anche sull’art. 240 bis c.p. ampliando il novero dei delitti in relazione ai quali è consentita la c.d. confisca allargata, attraverso l'inserimento dei reati di ricettazione di beni culturali, di impiego di beni culturali provenienti da delitto, di riciclaggio e di autoriciclaggio di beni culturali.

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Le novità normative introdotte dalla legge in esame pongono, quindi, la necessità di valutare l’aggiornamento dei MOG adottati, per quanto concretamente necessario.