Cass. Pen., Sez. IV, n°3293 del 21/01/2022: posizione di garanzia e prevedibilità dell'evento.

Questo mese analizziamo la sentenza (Cass. Pen., Sez. IV, n°3293 del 21/01/2022), con cui la Suprema Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità per un infortunio mortale, a danno di un terzo che collaborava durante una operazione di scarico merci: il Datore di Lavoro, titolare dell'impresa, per non aver adottato le misure di prevenzione in materia di sicurezza; il carrellista, preposto di fatto, per non aver osservato alcuna cautela durante la manovra.

ITER GIUDIZIARIO

Entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello che aveva confermato la condanna in primo grado.
In particolare, il titolare della ditta ha sostenuto che la Corte distrettuale non si fosse confrontata con il motivo di appello relativo alla sussistenza dei presidi di tutela per le operazioni di scarico presso il punto vendita e per la mancanza di una delimitazione dell'area di scarico e un divieto di avvicinamento alla stessa, pur non essendo tale circostanza suffragata da alcun elemento. Non sarebbe stata, inoltre, indicata la norma che imporrebbe la presenza di delimitazioni per lo scarico di merce in un negozio di ortofrutta al dettaglio ed era stata, peraltro, ignorata la sussistenza della limitazione per lo scarico autorizzata dal Comune.

Il titolare dell’esercizio ha contestato, altresì, la sussistenza del nesso causale tra le presunte violazioni e l'infortunio, essendo stato il muletto utilizzato secondo le prescrizioni previste dal manuale d'uso nell'ambito di un'area di scarico delimitata e segnalata.
Lo stesso ha ritenuto, inoltre, che la vittima avesse compiuto un gesto sconsiderato, entrando arbitrariamente nell'area delimitata per lo scarico.

L’operatore del carrello elevatore ha evidenziato, nel ricorso presentato, che la vittima era solita recarsi presso l'esercizio commerciale per aiutarlo, pur senza essere regolarmente assunto e ha sottolineato l'assenza da parte sua, di qualsiasi violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Le motivazioni addotte dai ricorrenti sono state ritenute dalla Corte di Cassazione manifestamente infondate, per cui la stessa ha dichiarato inammissibili i ricorsi.

In relazione al motivo di ricorso proposto dal titolare dell’azienda, la Sezione IV ha sottolineato che la Corte di Appello aveva correttamente evidenziato la naturale prevedibilità dell'evento e che era responsabilità degli imputati impedire che durante le operazioni altri soggetti potessero intervenire nell'area di scarico. Evidentemente imprudente e negligente era apparso, in particolare, il comportamento del manovratore del carrello che durante l'esecuzione delle operazioni di scarico doveva accertarsi dell'assenza di persone nell'area di manovra del muletto.

 

L'uso del carrello elevatore e lo scarico di merci andava effettuato, nel rispetto delle regole cautelari previste dal D. Lgs n. 81/2008, dirette alla tutela non solo dei lavoratori, ma anche di tutti coloro che possono entrare nello spazio di manovra.

Il riconoscimento della circostanza aggravante della violazione di norme antinfortunistiche, esula, del resto, dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, atteso che le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori ma anche a tutela dei terzi che si trovino nell'ambiente di lavoro, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell'impresa. 

Con riferimento alle posizioni di garanzia dei ricorrenti, incensurabile è stato considerato il ragionamento deigiudici del merito, che avevano attribuito la responsabilità ad entrambi gli imputati, poiché gestori del rischio poi concretizzatosi: il Datore di Lavoro, in relazione l'assenza di qualsiasi previsione astratta sulla modalità delle operazioni di scarico merci in sicurezza, l’operatore del carrello elevatore per non avere osservato alcuna cautela nella manovra; peraltro, entrambi erano consapevoli della frequentazione assidua dell'esercizio commerciale da parte della vittima e della possibile interferenza di tale manovra con soggetti terzi, dovendosi operare in uno spazio esterno all'esercizio medesimo.

Infine, secondo la Cassazione, la sentenza impugnata è apparsa esente da errori di diritto, laddove aveva escluso la natura abnorme della condotta posta in essere dalla vittima, pur ritenuta imprudente, attesa l'assenza di qualsiasi prescrizione da parte degli imputati, funzionale ad evitare il pericolo di eventi quale quello verificatosi.

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La Corte di Cassazione ha così ritenuto i ricorsi inammissibili e condannato i ricorrenti.

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